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Circolare numero 71 del 2-4-2003.htm

  
Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 2 Aprile 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  71

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.

 

SOMMARIO:

Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai sensi della legge n. 388/2000.

 

 

Premessa.

L’art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo novellato dall’articolo 48 della legge Finanziaria per l’anno 2003 (allegato 1), prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possano essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

 

 1. Ambito e contenuto della norma.

L’intervento legislativo si inserisce tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori.

La norma recepisce e completa quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e nella legge n. 196/1997 (1) che ha avviato la riforma del sistema formativo.

Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto disposto dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di adesione, la riscossione della relativa contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai datori di lavoro.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità (2).

 

Con la presente circolare si illustrano le modalità di adesione ai Fondi.

 

 2. Istituzione e attivazione dei Fondi.

I Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme alternative previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 118, e cioè:

-         come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 c.c.

ovvero

-         come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

 

Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è previsto che i Fondi possono essere istituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione all’interno dei Fondi nazionali.

 

La composizione degli organi di tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

 

L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti dalla norma.

Anche l’attività di vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi sono demandati al medesimo dicastero il quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento.

 

Alla data odierna sono istituiti ed autorizzati i seguenti Fondi:

 

 

Natura

Denominazione

Autorizzazione

Associazione

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

D.M. 31/10/2001

Associazione

FONCOOP

D.M. 10/05/2002

Associazione

FOR. TE

D.M. 31/10/2002

Associazione

FONDIMPRESA

D.M. 28/11/2002

Associazione

FONDO PMI – CONFAPI

D.M. 21/01/2003

Associazione

FON.TER

D.M. 24/02/2003

Associazione

FONDIRIGENTI

D.M. 06/03/2003

Associazione

FON.DIR

D.M. 06/03/2003

 

 

 3. Settori e articolazione territoriale.

I Fondi, come anticipato in premessa, possono essere costituiti per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato.

Gli accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi.

E’ possibile, ove prevista tra le parti, anche un’articolazione regionale o territoriale.

Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

 

I Fondi già costituiti ed autorizzati si rivolgono ai seguenti settori:

 

Fondi

Settori interessati

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane.

FONCOOP

Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative

FOR. TE

Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti.

FONDIMPRESA

Fondo per i lavoratori delle imprese industriali.

FONDO PMI CONFAPI

Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali.

FON.TER

Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione-servizi.

FONDIRIGENTI

Fondo per i dirigenti industriali.

FON.DIR

Fondo per i dirigenti del terziario.

 

4. Finalità.

I Fondi possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali,nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani.

Progetti ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate perché possano tenerne conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.

 

 5. Finanziamento.

Per favorire l'avvio dei Fondi, la legge prevede una fase transitoria durante la quale è previsto l’utilizzo di una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, al fondo di rotazione.

Un terzo di dette risorse affluiranno ai Fondi regolarmente attivati secondo le seguenti quote:

-         30% per il 2002;

-         50% per il 2003.

Dall’anno 2004, i Fondi saranno finanziati attraverso il gettito contributivo di cui al precedente punto 1, loro destinato  dalle aziende che facoltativamente vi aderiranno.

 

 6. Meccanismi di adesione dei datori di lavoro ai Fondi.

Come in precedenza sottolineato, l’obbligo contributivo é subordinato all’adesione dell’azienda ad uno dei Fondi disciplinati dalla legge.

Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.

Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi.

L’adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

 

 7. Modalità di adesione e revoca.

La nuova formulazione della norma fissa nel 30 giugno 2003 il termine per esprimere la prima adesione ai Fondi; successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le relative modalità.

 

Per semplificare ed uniformare il complesso degli adempimenti connessi all’applicazione della norma, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato concordato con le parti interessate che l’atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca siano espresse e comunicate dall’azienda direttamente all’INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2.

Al tal fine sono stati istituiti i seguenti codici di nuova istituzione:

 

Fondi

Codice di adesione 

Codice di revoca 

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

FART

REVO

FON.COOP

FCOP

REVO

FOR. TE

FITE

REVO

FONDIMPRESA

FIMA

REVO

FONDO PMI CONFAPI

FAPI

REVO

FON.TER

FTUS

REVO

FONDIRIGENTI

FDIR

REVO

FON.DIR

FODI

REVO

 

Per comunicare adesioni o revoche, dovranno essere osservate le modalità che seguono.

 

 7.1. Comunicazione di adesione.

I datori di lavoro interessati indicheranno, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, il fondo al quale hanno aderito.

L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione fondo” e dal codice relativo al fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”.

Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da “gennaio 2004”, la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi “aprile, maggio e giugno 2003”.

Le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il mese di “giugno 2004”, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.

 

 7.2. Comunicazione di revoca.

Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni (3).

La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura “revoca adesione” e dal previsto codice “REVO”.  Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.

Le comunicazioni di adesione o revoca effettuate dai datori di lavoro saranno registrate in un apposito archivio che sarà messo a disposizione delle Sedi per le conseguenti attività gestionali nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

8. Modalità operative.

Con successiva circolare saranno illustrate le procedure operative per l’attribuzione ai Fondi della contribuzione di rispettiva pertinenza.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 


 

(1) previsione contenuta nell’articolo 17 della legge 24/6/1997 n. 196.

 

(2) articolo 118, c. 5 della legge n. 388/2000.

 

(3) le revoche intervenute entro il 30 giugno 2004 produrranno effetti da gennaio 2005 e così via.

 


Allegato 1

 

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall’art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale Europeo)

 

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati “Fondi”. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I Fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L’attivazione dei Fondi é subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei Fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci é nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero é istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’”Osservatorio per la formazione continua” con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai Fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio é composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l’impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.  Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compensoné rimborso spese per l’attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’adesione ai Fondi é fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al 4° comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al 4° comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo é istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a)      come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;

b)      come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. comma abrogato.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall’anno 2001 é stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota é stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a)      per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i – 75 – piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b)      per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai Fondi, a seguito della loro istituzione.

 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su Fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale Europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

2. I Fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.